REGOLAMENTO IN ESECUZIONE DELLO STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “ ASSOCIAZIONE ITALIANA FOOD INFLUENCERS ”

L’assemblea, regolarmente convocata, in data 12.03.2022

VISTO

L’art. 9 dello Statuto dell’Associazione, delibera il presente regolamento di esecuzione dello Statuto, al fine di disciplinare gli aspetti organizzativi più particolari, dell’Associazione stessa.

ART 1) – I Soci : caratteristiche, contributi e iscrizione.

L’Associazione riconosce tre tipi di soci : i soci fondatori, i soci ordinari ed i soci sostenitori. I Soci fondatori oltre la quota di versamento minimo prevista dall’atto di costituzione, devono versare annualmente una quota minima deliberata dal Consiglio di amministrazione. I Soci ordinari sono Food Influencers che condividono le finalità sociali. I soci ordinari devono versare una prima quota annuale di iscrizione pari ad euro 49,00 (quarantanove/00), mentre le quote annuali successive ammontano ad euro 29,00 (ventinove/00) .

I soci sostenitori non sono Food Influencers, ma sono soggetti che condividono le finalità sociali. I soci sostenitori devono versare una quota annuale minima oltre ad una somma libera per sostenere l’Associazione nel perseguire i propri scopi sociali. I candidati soci presentano formale domanda di iscrizione utilizzando il modello presente sul sito dell’associazione, allegando la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione deve essere inviata ai recapiti indicati sul sito dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo si impegna a deliberare in merito all’ammissione a socio del candidato alla prima riunione utile, dando comunicazione per il tramite del Presidente dell’esito della delibera al candidato. In caso di non ammissione del candidato socio, il Consiglio Direttivo ne dà motivazione. Contro delibera di non ammissione a socio non è ammesso ricorso. L’iscrizione si considera perfezionata con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo riferisce alla prima assemblea dei soci i casi di accettazione e non accettazione dei candidati soci; per questi ultimi illustra le motivazioni. Il mancato pagamento del rinnovo della quota associativa annuale comporterà automaticamente la perdita della qualifica di socio, senza ulteriori obblighi o pagamenti.

Art. 2 ) – IL TESORIERE

Il Tesoriere, può essere nominato dall’Assemblea anche fuori dai componenti del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili. Le cariche di Presidente e tesoriere sono compatibili.

Art. 3) – LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il libro degli associati ed i libri delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. I libri dell’Associazione possono essere consultati dai soci che ne fanno istanza, le eventuali copie sono a spese dei richiedenti.

Art. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni immobili e mobili, registrati e non, che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Il fondo di dotazione iniziale dell’Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori nella complessiva misura di Euro 50,00 (cinquanta). Per l’adempimento dei suoi compiti, l’Associazione dispone delle seguenti entrate:

• dei versamenti effettuati dei soci fondatori; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;

• dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione in qualità di soci sostenitori o ordinari;

• dei contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni, sovvenzioni di Istituzioni pubbliche e/o enti e aziende private italiane e estere;

• dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

• degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

• delle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L’Assemblea stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte dei soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione; stabilisce inoltre annualmente, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte di eventuali soci ordinari. L’adesione all’Associazione non comporta per i soci fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili, neanche in caso di scioglimento dell’Associazione. Le quote associative non sono trasmissibili a terzi.

Art. 5 ) IL BILANCIO

L’esercizio dell’Associazione si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 6) – AVANZI DI GESTIONE

E’ vietato all’Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 7) – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea che provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni aventi finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.